Statuto

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STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, sede e durata

È costituita l’Associazione culturale denominata “CANTIERENOVE”.

L’Associazione ha sede in

ed ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Identità

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. (Art. 9 della Costituzione Italiana, Principi Fondamentali)

L’Associazione Culturale CANTIERENOVE racchiude nel suo nome i due pilastri portanti sopra i quali intende costruire la sua identità.

La parola Cantiere ci rende costruttori di idee e progetti, sia tangibili che intellettuali, evoca la predisposizione a edificare, al pari dei grandi cantieri medievali dove le molteplici competenze anche artigiane e filosofiche, in perenne e proficua collaborazione e dialogo, hanno permesso di innalzare capolavori architettonici come le grandi cattedrali. Solo con spirito di gruppo e in continua relazione l’uno con l’altro, mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze, possiamo realizzare i nostri sogni e le nostre aspirazioni comuni verso il Bello ed il Giusto.

Il numero 9 indica invece il nostro obiettivo programmatico, nonché missione: trae ispirazione da uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, l’articolo 9 appunto, ribadendo il ruolo centrale e imprescindibile della Cultura, in ogni sua forma e espressione, sia essa artistica, scientifica o naturale, per il benessere e la felicità dell’individuo, della collettività e delle generazioni che verranno.

Lo scopo dell’Associazione è dunque culturale, sociale e educativo, comprensivo di azioni di promozione e sostegno, volte anche all’inclusione, dei suddetti ambiti. Con l’ambizione verso un’ibridazione tra ogni forma d’arte, del passato, del presente e del futuro, anche attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione dei talenti, della creatività e degli spazi non solo culturali ma anche sociali.

Articolo 3 – Attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità culturali, civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore di terzi e dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.3.2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14.8.1991 n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Legislativo 8.11.2021 n. 199.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Legislativo 22.1.2004 n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. 6.8.1990 n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11.8.2014 n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27, L. 8.3.2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’ art.1 comma 266 L. 24.12.2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

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